Articolo 1.
E' costituita l'Associazione culturale "MESSINAWEB.EU". È una libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, del presente Statuto, nonché del Regolamento interno.
Articolo 2. - l'Associazione culturale "MESSINAWEB.EU", in seguito chiamata per brevità Associazione, all'atto della costituzione elegge la propria sede legale in Messina, Via Catara Lettieri coop. Andromeda e, ove vi sia necessità, potrà variarla senza modificare il presente statuto.
Articolo 3. - L'Associazione persegue i seguenti scopi: - diffondere la cultura nel mondo giovanile e non; - ampliare la conoscenza della cultura attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente; - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio.
Articolo 4. - L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà promuovere, creare, istituire, organizzare, realizzare e gestire, in proprio e/o a mezzo di terzi soggetti, varie attività quali, a puro titolo esemplificativo: a. attività di studio e di ricerca: svolgimento di corsi, seminari, convegni di studio e di divulgazione; b. progetti di ricerca sul territorio di documenti, immagini, filmati, reperti in genere, al fine di arricchire i proprii archivii; c. banche dati informatizzate, centri di documentazione, contenenti tutte le conoscenze acquisite e tutta la documentazione in possesso dell'Associazione; d. iniziative editoriali e giornalistiche: pubblicazione di libri, periodici e quaderni; diffusione libraria; produzione di materiale audiovisivo; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche; gestione di emittenti radio e televisive; e. manifestazioni rivolte al più vasto pubblico: mostre, spettacoli, feste, incontri culturali, meetings, manifestazioni propagandistiche, stand espositivi; f. iniziative per il tempo libero e promozione del turismo: feste popolari e spettacoli, viaggi, escursioni, visite guidate, progetti di valorizzazione e promozione pubblicitaria del territorio, competizioni sportive non competitive; g. partecipazione a congressi nazionali ed internazionali: relazioni e contatti permanenti con personalità ed associazioni dedite a finalità simili a quelle della Associazione; h. promozione di comitati e gruppi di lavoro che agiscono secondo specifici settori di competenza e di attività anche in forma cooperativa. L'Associazione tende alla promozione ed alla divulgazione sul proprio sito INTERNET della cultura, della lingua, della letteratura, della musica e delle tradizioni. Potrà utilizzare tale strumento informatico al fine di sostenere economicamente i propri scopi, le proprie attività e le proprie iniziative. Per il raggiungimento dei suoi fini e per lo svolgimento delle attività, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici. L'Associazione, per rendere più efficace la propria azione, può deliberare l'adesione ad organismi o federazioni nazionali ed internazionali impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale. L'Associazione, per il raggiungimento dei proprii fini, potrà svolgere qualsiasi attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere ogni operazione economica e/o finanziaria, mobiliare od immobiliare, che sarà ritenuta utile e/o indispensabile per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti per le associazioni prive di scopo di lucro. L'Associazione potrà assumere personale e, ove necessario, avvalersi di prestazioni, professionali e non, di soggetti anche esterni all'Associazione.
Articolo 5. - L'associazione è offerta a tutti coloro che, persone fisiche e no, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono previsti i seguenti tipi di soci: • soci fondatori; • soci ordinari; • soci onorari. Altresì sono previste le seguenti altre tipologie: • soci sostenitori; • soci benemeriti. Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo. La qualifica di socio fondatore può essere trasmesso dal socio fondatore originario, per sopravvenute impossibilità ad interessarsi all'associazione, ad un proprio affine o parente entro il terzo grado di parentela. Soci ordinari sono tutti coloro i quali richiedono di fare parte dell'Associazione, condividendone gli ideali. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci fondatori. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. Soci onorari sono persone, fisiche o giuridiche, enti od istituzioni alle quali l'Associazione vuole esprimere particolare riconoscenza; sono nominati dall'Assemblea Ordinaria con votazione unanime su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo dei medesimi diritti degli altri Soci. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di Soci sostenitori tutte le persone, fisiche o giuridiche, che, condividendone gli ideali, diano dei contributi alla stessa. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci benemeriti persone, fisiche o giuridiche, che abbiano fornito un particolare contributo alla stessa. I soci sostenitori ed i soci benemeriti non sono tenuti ad osservare le norme statutarie e sono esclusi dai diritti riconosciuti ai soci. Peraltro tutti i soci avranno diritto e saranno invitati a partecipare alla vita sociale dell'Associazione.
Articolo 6. - Gli iscritti all'Associazione, tenuti al pagamento, si impegnano a versare, per tutta la permanenza del proprio vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggetti a rivalutazione.
Articolo 7. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Articolo 8. - Tutti i soci fondatori, soci ordinari e soci onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure nel caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Articolo 9. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - attività di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 10. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo anno si concluderà il 31 dicembre 2007. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Articolo 11. - Sono organi dell'Associazione: 1. l'Assemblea dei Soci; 2. il Consiglio Direttivo; 3. il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato); 4. il Collegio dei Probiviri (se nominato). Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, salvo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla carica ricoperta, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Peraltro, ove previsto dal Regolamento interno e deliberato dall'Assemblea ordinaria, ai componenti il consiglio, spetta un gettone di presenza per le sedute ove i componenti il consiglio siano presenti. Assemblea dei Soci
Articolo 12. - L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci aventi diritto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Essa viene convocata almeno una volta ogni anno in sede di approvazione del rendiconto economico finanziario. Essa può inoltre essere convocata qualora ne facciano richiesta i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei Soci. Le Assemblee ordinarie sono convocate dal Presidente tramite invio di lettera non raccomandata a tutti i Soci con un anticipo di almeno quindici giorni sulla data della convocazione, ovvero con altro mezzo equivalente al fine della pubblicità dell'evento. La comunicazione deve contenere data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della seduta. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. La seduta è da ritenersi legalmente costituita in sede di prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In sede di seconda convocazione, l'Assemblea è da ritenersi legalmente costituita con la presenza di un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. Ad ogni Socio può essere affidata fino ad una singola delega da parte di altro Socio. Il voto è palese, salvo in caso di elezione di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, nonché in caso di ratifica di provvedimenti di esclusione di uno o più Soci. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Le Assemblee straordinarie sono convocate esclusivamente in prima convocazione dal Presidente, cui è data in questo caso facoltà di avvalersi di ogni mezzo di comunicazione, con un anticipo di almeno tre giorni sulla data della convocazione. La convocazione di un'Assemblea straordinaria è subordinata alla presenza di motivazioni che giustifichino l'utilizzo di un provvedimento di convocazione d'urgenza. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti. La seduta è da ritenersi legalmente costituita in caso siano presenti la metà più uno dei Soci. Per le modifiche statutarie occorre la presenza di tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per sciogliere l'Associazione e devolvere il patrimonio, occorre il voto favorevole di tre quarti dei soci. In sede di assemblea straordinaria non si accettano presenze per delega. Il voto sarà palese, salvo in caso di votazione di mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente o di altro membro del Consiglio Direttivo o del Collegio Direttivo tutto.
Articolo 13. - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 1. determinare contributi straordinari ed il termine ultimo per il loro versamento; 2. determinare l'eventuale gettone di presenza per i componenti il Consiglio Direttivo; 3. discutere ed approvare il rendiconto economico finanziario entro il 30 aprile dell'anno successivo ed il bilancio di previsione; 4. prendere atto del programma generale di attività presentato dal Consiglio Direttivo; 5. modificare l'ubicazione della sede; 6. eleggere i membri del Consiglio Direttivo; eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri se le esigenze di gestione lo rendessero necessario; 7. ratificare i provvedimenti di esclusione e decidere sui ricorsi eventualmente presentati dai Soci contestati.
Articolo 14. - L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni: 1. modifica dello Statuto; 2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio; 3. mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente, di un membro del Consiglio Direttivo o del Consiglio Direttivo tutto. 4. Supplire alle funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri in caso di mancata nomina degli stessi. Consiglio Direttivo
Articolo 15. - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Esso pone in essere ogni atto esecutivo non riservato per Statuto all'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure dai due terzi dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione avviene tramite ogni tipo di mezzo di comunicazione almeno sette giorni prima della data prevista per la seduta. La comunicazione deve contenere data, ora e luogo dell'unica convocazione e ordine del giorno della stessa. La seduta è da ritenersi legalmente costituita qualora intervengano la metà più uno dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi. In caso di deliberazione in merito a provvedimenti di esclusione il voto è segreto.
Articolo 16. - Il Consiglio Direttivo ha un numero minimo di 3 componenti ed uno massimo di 9, eletti dall'Assemblea. Esso rimane in carica tre anni ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: 1. attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso riservati; 2. eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere; 3. predisporre il programma annuale di attività; 4. assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro subordinato, fissandone mansioni, qualifica e retribuzione; 5. decidere su rapporti professionali; 6. conferire procure generali o speciali; 7. ratificare i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; 8. redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo; 9. valutare le domande di adesione di nuovi soci; 10. discutere i provvedimenti di esclusione di soci. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di esaurimento di detta lista, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive.
Articolo 17. - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati che rappresentino l'Associazione dinnanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa di ogni grado di giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri tramite procura generale o speciale. In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli quindi alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica il Presidente è da ritenersi responsabile di tali provvedimenti. Il Presidente è affiancato da un Vice-presidente che collabora con lui e lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca. Il Presidente rimane in carica due anni ed è rieleggibile.
Articolo 18. - Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativo-finanziaria dell'Associazione. Egli ha il compito di tenere costantemente aggiornati i libri contabili. Il tesoriere sovrintende al personale retribuito ed agli eventuali rapporti con lavoratori autonomi e/o professionisti, curando la regolarità dei rapporti in funzione degli obblighi di legge. Egli ha il compito di redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. In sede di stesura del bilancio di previsione egli è tenuto ad operare sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche ed uffici postali per conto dell'Associazione, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso ed eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio Direttivo contestualmente al proprio insediamento. Ad ogni seduta del Consiglio Direttivo, in sede di comunicazione, al Tesoriere è fatto obbligo di mostrare ai Consiglieri i libri contabili, nonché di illustrare l'andamento finanziario della Associazione.
Articolo 19. - Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. Egli è tenuto alla trascrizione degli stessi sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci. Il Segretario è tenuto a redigere e mantenere aggiornato un registro dei soci. Egli è altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla legge vigente. Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)
Articolo 20. - Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre persone elette dall'Assemblea non obbligatoriamente facenti parte l'Associazione. Il Collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio dei Revisori verifica semestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione, verifica il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo e redige annualmente una relazione scritta da presentare all'Assemblea. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale da trascrivere nell'apposito libro. L'elezione di una persona estranea all'Associazione a membro del Collegio dei Revisori dei Conti è subordinata alla presentazione della sua candidatura a tale carica da parte di un decimo dei Soci. In caso di mancata nomina, i compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono svolti dall'Assemblea appositamente convocata. Il compito di stendere la relazione annuale è affidato dall'Assemblea ad una apposita commissione formata da tre Soci. La carica di membro del Collegio dei Revisori e di membro dell'apposita commissione sostitutiva eventualmente nominata è incompatibile con ogni e qualsiasi altra carica elettiva ricoperta all'interno dell'Associazione. Collegio dei Probiviri (se nominato)
Articolo 21. - Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di giudicare su eventuali ricorsi da parte di soci contro provvedimenti del Consiglio Direttivo, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio per controversie interne all'Associazione. In questo caso la decisione del Collegio dei Probiviri è da considerarsi inappellabile. Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di prendere decisione urgente sulla esclusione dei soci deferiti dal Consiglio Direttivo a causa di gravi mancanze nei confronti dell'Associazione. In questo caso la decisione è appellabile alla prima Assemblea utile. In attesa della discussione dell'appello il socio che ne ha presentato richiesta è da considerarsi sospeso dai diritti e dalle attività sociali. In caso di mancata nomina i compiti del Collegio dei Probiviri sono svolti dall'Assemblea appositamente convocata.
Articolo 22. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 23. - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
|