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Petizione al Signor Presidente della Republica

Riceviamo e pubblichiamo:

 

mangione-salvatore

 

Al Signor Presidente della Repubblica

On. Sergio Mattarella

c/o Palazzo del Quirinale

00187 – Roma

 

Egregio Signor Presidente,

 

desideriamo sottoporre alla Sua attenzione una questione relativa al corso intensivo di formazione, volto all’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, svoltosi a Palermo, dal 10 al 20 agosto 2015 e conclusosi con una verifica finale il 24 agosto 2015.

 

Tutti coloro che Le scrivono hanno preso parte alla procedura per l’accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla Legge 107/2015, art. 1, commi 87 e ss. e al DM n. 499 del 20 luglio 2015. La succitata legge all’ art. 1, commi da 87 a 91 ha definito “le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione,   e   della   relativa   prova   scritta   finale, volto all'immissione […] nei ruoli dei dirigenti scolastici”.

 

Il comma 88 chiarisce che il procedimento è relativo ai concorsi per dirigenti scolastici espletati negli anni 2004, 2006 e nel 2011 solo per la Lombardia e la Toscana.

 

La legge 107/2015, articolo 1, comma 87 e ss., trova la sua ragione d’essere nello scopo “di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente, relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88.

 

Ai sensi del comma 88, destinatari del decreto sono:

 

“a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali   successivamente   annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

 

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202”.

 

Pur nel diverso iter pregresso, le due categorie interessate sono state inserite nello stesso comma e sono state destinatarie di un’identica procedura, cioè la frequenza di un corso intensivo di formazione, con una verifica finale, con l’evidente finalità di effettuare, in modo tempestivo, tutte quelle operazioni necessarie per consentire ai corsisti di accedere ai ruoli della dirigenza a partire dal 1° settembre 2015. Questi corsi, con le stesse modalità, sono stati svolti, oltre che in Sicilia, anche in Lombardia, in Toscana, in Abruzzo e in Campania. In tutte queste regioni il percorso previsto dalla legge si è svolto in un clima sereno e si è concluso con esito positivo per tutti i partecipanti, tutte ad eccezione della Sicilia.

 

In Sicilia il corso si è svolto in una situazione di grave confusione, all’interno di un’aula magna affollata e rumorosa, dove solitamente stazionavano molte più persone rispetto a quelle previste dagli elenchi ufficiali pubblicati dall’USR Sicilia.

 

È stato permesso a molti non aventi diritto di entrare e firmare i fogli di presenza: tra questi soggetti con un provvedimento di esclusione e soggetti del concorso 2011 Sicilia, categoria non prevista dalla legge 107/2015.

 

Nei primi due giorni non si è provveduto all’identificazione dei partecipanti e i fogli delle firme sono stati lasciati incustoditi fuori dall’aula, all’ingresso della scuola che ospitava il corso.

 

Solo a partire dal terzo giorno, a seguito di formale richiesta inviata dai nostri legali all’USR Sicilia, si è provveduto alla nostra identificazione. Al fine di garantire la prosecuzione della procedura che presentava evidenti vizi di legittimità, si è inoltre richiesta la presenza al corso del responsabile del procedimento. Tutto questo è documentato.

 

L’attività formativa si è dunque svolta in un generale clima di disordine, tale da indurre una diffusa percezione di scarsa trasparenza, che ha ingenerato nei partecipanti tensione e disagio. Ben altra serenità sarebbe stata necessaria per frequentare proficuamente un’attività formativa, concentrata in nove ore al giorno, per 9 giorni nel periodo di ferie estive, che ha sottoposto tutti i docenti a un iter molto impegnativo e defatigante.

 

Dopo solo tre giorni (domenica inclusa), si è svolta una prova scritta che, secondo la legge, avrebbe dovuto mirare a verificare l’apprendimento degli argomenti trattati nel corso di formazione.

 

La prova, che avrebbe dovuto iniziare alle 9.00, è iniziata alle 12.00; la motivazione addotta dai funzionari dell’USR Sicilia e dalla Commissione è stata che era necessario attendere i provvedimenti di sospensione cautelare del TAR Sicilia, destinati ad alcuni soggetti non inclusi in elenco ed evidentemente non aventi diritto. Ci chiediamo quale possa essere la giustificazione di un tale provvedimento che ha sottoposto tutti i partecipanti ad una lunga e stressante attesa.

 

La traccia dell’elaborato ha infine proposto la discussione di ben tre argomenti affrontati nel corso di formazione e delle loro interconnessioni, sebbene l’art. 3 comma 1 del DM 499/ 2015 (Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107) parli testualmente “di una prova scritta su un argomento individuato dalla Commissione nell’ambito di quelli oggetto del corso di formazione”.

 

Ci corre l’obbligo inoltre di esplicitare alcune considerazioni sui criteri di scelta dei membri della commissione esaminatrice: uno dei commissari, che ha rassegnato le proprie dimissioni il 31 agosto 2015, quando la correzione era già avviata da alcuni giorni, risulta infatti avere il proprio vicepreside fra i docenti partecipanti al corso, sebbene l’art.2 comma del DM 499/2015 reciti: “Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9, i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione alle procedure di cui al presente decreto”.

 

Il 16 settembre 2015 è stata pubblicata la graduatoria che ha visto la bocciatura del 65 per cento dei corsisti, con solamente 43 vincitori su 140 candidati che avevano effettuato la verifica.

 

Sarebbe stato prevedibile che anche in Sicilia, come è avvenuto in tutte le altre regioni destinatarie della procedura, i partecipanti   venissero inclusi in una graduatoria in base ad un punteggio “in trentesimi, pari o superiore a ventuno “, come previsto dal succitato D.M. 499/2015, punteggio utile per la formazione di una graduatoria per la scelta della sede, dato che non era stato richiesto alcun altro titolo ai fini dell’ammissione nel ruolo di dirigente scolastico.

 

Tale interpretazione della norma, incomprensibilmente “punitiva”, risulta una scelta isolata nel panorama delle altre regioni d’Italia ove, in linea con la voluntas legis, gli Uffici Scolastici Regionali hanno inteso la prova in modo non selettivo, ai fini di una graduatoria di idoneità, di fatto ammettendo tutti i candidati ai ruoli di dirigente scolastico. Sotto tale aspetto si palesa la grave violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati (art. 3 Cost.), il quale trova piena applicazione nell’accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost.), sì come disciplinato dalla legge (artt. 25, 28, 35 D.lgs.165/2001).

 

Riteniamo che la massiccia esclusione dei docenti siciliani indichi che la Commissione:

 

1)            Non ha interpretato la norma come una modalità rapida per riconoscere i diritti calpestati nel precedente concorso (poi annullato con sentenze definitive erga omnes) e sanare i contenziosi pendenti;

 

2)            non ha tenuto conto del difficile e defatigante percorso formativo cui i docenti si sono sottoposti;

 

3)            ha inteso rimarcare la differente applicazione della stessa legge, prendendo le distanze dalla Lombardia, dalla Toscana, dall’Abruzzo e dalla Campania dove tutti i partecipanti hanno superato la prova.

 

Questo atteggiamento, altamente selettivo, mal si concilia con tutta la procedura, approssimativa e inficiata, tra l’altro, da gravi e documentate inadempienze che inevitabilmente innescheranno ulteriori contenziosi, fino ad arrivare alla richiesta di annullamento, con gravi danni per l’erario, sovvertendo così del tutto le intenzioni del legislatore che voleva, invece, eliminare i contenziosi pregressi e mettere fine a un’annosa questione che ha visto molti docenti lottare per anni per ottenere il rispetto delle sentenze e quello dei propri diritti.

 

Se si fosse voluto fare un concorso selettivo, come quello già espletato nel 2004, annullato con sentenze definitive e per ben due volte giunto in procinto di una sua radicale rinnovazione, non avrebbe avuto senso sottoporre i corsisti a un corso di formazione così veloce e affrettato e a una verifica scritta così ravvicinata alla conclusione del corso stesso, e sarebbero state previste due prove scritte e una orale come per tutti i concorsi di questa tipologia. Il fatto che non è stato così formulato dimostra che la commissione ha erroneamente considerato il corso come un concorso.

 

A questo si aggiunge anche l’incertezza dimostrata dal MIUR nell’adozione di metodi adeguati a garantire l’uniformità di comportamento da parte degli Uffici Scolastici Regionali in tutte le regioni, che ha di fatto determinato una disparità di trattamento inaccettabile, oltre che costituzionalmente illegittima.

 

Pertanto, Signor Presidente, le chiediamo di intervenire per la risoluzione di questa incresciosa vicenda, sollecitando l’emanazione di un’interpretazione autentica dello spirito del comma 87 della legge n. 107/2015 e invitando il MIUR a intervenire tempestivamente per correggere l’operato dell’USR in Sicilia e uniformarlo a quanto è avvenuto nelle altre regioni d’ Italia.

 

Richiediamo che anche in Sicilia, come nelle altre regioni d’Italia, si dia attuazione alla legge n.107 inserendo tutti i partecipanti in una graduatoria di idonei che garantisca la copertura dei posti rimasti vacanti e assegnati in reggenza. Ciò anche al fine di rendere possibile, in un periodo molto delicato per il mondo della scuola, una gestione organizzativa stabile ed efficace.

 

Signor Presidente, confidiamo nel Suo interessamento e nella Sua equilibrata posizione di garante della Costituzione e della legge, per trovare una soluzione che metta fine a questa incresciosa vicenda, che dal 2004 ci vede impegnati in una battaglia civile prima ancora che giudiziaria.

 

Certi della Sua comprensione e in attesa di una Sua cortese risposta, Le auguriamo buon lavoro e Le porgiamo distinti saluti.

 

Palermo, 28 settembre 2015

 

(nella foto Salvatore Mangione)

Ultima modifica il Giovedì, 15 Ottobre 2015 19:07
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